Art. 133 Codice Civile

Prova della celebrazione da sentenza penale – Art. 133

Se la prova del matrimonio è da sentenza penale, l'iscrizione di questa assicura pieni effetti dal giorno della celebrazione per coniugi e figli.

Testo ufficiale Art. 133 Codice Civile — Italia

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se in un processo penale viene accertato che un matrimonio è stato effettivamente celebrato, la sentenza che lo dichiara, una volta trascritta nei registri dello stato civile, fa sì che quel matrimonio produca tutti i suoi effetti fin dal giorno in cui è stato celebrato.

Questa norma serve quando manca l'atto di celebrazione (ad esempio perché perso o mai redatto) ma un giudice penale ha comunque stabilito la realtà del matrimonio. La trascrizione della sentenza sostituisce la normale registrazione dell'atto di matrimonio.

Gli effetti coprono sia i coniugi (diritti e doveri reciproci, regime patrimoniale) sia i figli (legittimità, filiazione). La decorrenza è dal giorno della celebrazione, non da quello della sentenza o della trascrizione.

Quando si applica

  • Un uomo viene condannato per bigamia: la sentenza accerta che il primo matrimonio era stato celebrato, e la sua trascrizione rende quel matrimonio pienamente efficace dal giorno delle nozze.
  • In una causa per falso in atto pubblico, il tribunale penale stabilisce che due persone si sono sposate davanti a un ufficiale di stato civile; la sentenza viene iscritta e il matrimonio produce effetti per la successione.
  • Una donna richiede la pensione di reversibilità: il matrimonio era stato dichiarato nullo ma una sentenza penale per false dichiarazioni ne prova la celebrazione; dopo la trascrizione la pensione decorre dalla data del matrimonio.
  • Un figlio nato prima della sentenza vuole essere riconosciuto legittimo: la sentenza penale che prova il matrimonio dei genitori, una volta iscritta, lo rende tale dal giorno della nascita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando la prova della celebrazione proviene da una sentenza civile o amministrativa: solo le sentenze penali hanno questo effetto.
  • Non riguarda la validità del matrimonio (ad esempio vizi del consenso o impedimenti), ma solo l'esistenza della celebrazione materiale.
  • Non disciplina gli effetti del matrimonio prima della trascrizione della sentenza: fino a quel momento il matrimonio non ha effetti legali, nonostante la sentenza.
  • Non sostituisce l'atto di celebrazione per altri scopi, come la richiesta di cittadinanza per matrimonio, se la legge richiede l'atto originale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 133 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile