Art. 1323 Codice Civile

Norme generali applicabili a tutti i contratti - Art. 1323

L'articolo 1323 stabilisce che tutti i contratti, anche quelli atipici, sono soggetti alle norme generali del titolo II del libro IV del Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1323 Codice Civile — Italia

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1323 del Codice Civile dice che ogni contratto, anche se non appartiene a un tipo già regolato dalla legge (come la vendita o la locazione), è comunque coperto dalle regole generali sui contratti contenute nel titolo II del libro IV.

Queste regole generali riguardano, per esempio, i requisiti del contratto, la conclusione, l'interpretazione e gli effetti. Se un contratto ha una disciplina particolare (ad esempio la compravendita), le norme speciali prevalgono, ma quelle generali si applicano per tutto ciò che la disciplina speciale non regola.

In pratica, l'articolo 1323 garantisce che non esista un vuoto normativo: ogni accordo tra due o più parti è sempre soggetto a un insieme di principi comuni, indipendentemente dal fatto che la legge lo abbia previsto espressamente o meno.

Quando si applica

  • Un contratto di baratto tra due privati per lo scambio di un cellulare con un orologio è regolato dalle norme generali sulla formazione e sull'adempimento del contratto, non essendo un tipo contrattuale tipico.
  • Un contratto di sponsorizzazione sportiva stipulato tra un'azienda e una squadra è soggetto alle norme generali sull'interpretazione e sulla risoluzione del contratto, in assenza di una disciplina specifica.
  • Un contratto di locazione di un immobile, pur avendo regole proprie, deve rispettare le norme generali sui requisiti di forma e sulla capacità delle parti stabilite nel titolo II.
  • Un contratto di factoring (cessione di crediti d'impresa), sebbene oggi tipizzato, in passato era soggetto alle norme generali del contratto; oggi queste norme si applicano in via residuale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 1323 non introduce requisiti di forma o validità specifici per i contratti atipici; tali requisiti sono stabiliti dagli articoli successivi (ad esempio, art. 1325).
  • Non stabilisce che i contratti atipici siano nulli se non rispettano le norme dei contratti tipici: essi sono validi purché rispettino le norme generali e non siano contrari a norme imperative.
  • Non riguarda la disciplina particolare dei singoli contratti tipici (come la vendita, la locazione, l'appalto), che è regolata nei titoli successivi del libro IV.
  • Non fornisce una definizione di contratto; quella è contenuta nell'articolo 1321.

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