Nozione del contratto - Art. 1321
Art. 1321 definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1321 del Codice Civile fornisce la definizione base di contratto. Un contratto esiste quando due o più soggetti (le 'parti') raggiungono un accordo con l'obiettivo di creare, modificare o cancellare un rapporto giuridico che abbia contenuto economico (patrimoniale).
Questa definizione è il fondamento dell'intero diritto contrattuale italiano. Da essa discendono i principi di autonomia contrattuale (art. 1322) e i requisiti di validità (art. 1325). Il rapporto deve essere patrimoniale, cioè riguardare beni o prestazioni valutabili in denaro: accordi puramente personali o affettivi non rientrano in questa definizione.
Quando si applica
- Due amici che si accordano per la vendita di una bicicletta usata.
- Un'azienda che stipula un contratto di appalto con un costruttore.
- Un proprietario e un inquilino che firmano un contratto di locazione.
- Un cliente e un ristoratore che convengono un prezzo per un pasto.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre gli accordi non patrimoniali, come la promessa di matrimonio.
- Non definisce i requisiti di forma o contenuto (v. art. 1325).
- Non disciplina il momento in cui il contratto si perfeziona (v. art. 1326).
- Non si applica agli atti unilaterali (v. art. 1324).
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