Art. 1327 Codice Civile

Esecuzione prima della risposta Art. 1327

Il contratto si conclude con l'inizio dell'esecuzione se non serve risposta preventiva. L'accettante deve avvisare l'altra parte, pena risarcimento danni.

Testo ufficiale Art. 1327 Codice Civile — Italia

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma regola i casi in cui il contratto si perfeziona con l'inizio dell'esecuzione, senza attendere una risposta formale. Ciò avviene quando il proponente lo richiede, oppure per la natura dell'affare o secondo gli usi.

L'accettante, cioè chi inizia a eseguire la prestazione, deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'avvenuto inizio. Se non lo fa, è tenuto al risarcimento del danno. Il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui l'esecuzione ha avuto inizio.

Quando si applica

  • Un professionista richiede una consulenza urgente e il consulente inizia a lavorare subito senza attendere conferma.
  • Un fornitore, secondo gli usi commerciali, spedisce la merce non appena ricevuto l'ordine senza aspettare una risposta.
  • Un appaltatore, su richiesta del committente, inizia i lavori di ristrutturazione immediatamente dopo la richiesta.
  • Un idraulico interviene per un'emergenza e inizia la riparazione senza un preventivo o un'accettazione formale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i casi in cui il proponente ha espressamente richiesto una risposta prima dell'esecuzione; in tal caso si applica l'art. 1326.
  • Non copre la revoca della proposta o dell'accettazione prima dell'inizio dell'esecuzione; tale situazione è regolata dall'art. 1328.
  • Non copre i contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità, come previsto dall'art. 1325.

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