Effetti della proposta irrevocabile Art. 1329
Se il proponente si impegna a tenere ferma l'offerta per un determinato periodo, la revoca è priva di effetto e l'offerta sopravvive a morte o incapacità.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando chi propone la conclusione di un contratto si impegna volontariamente a mantenere ferma la propria offerta per un periodo determinato, la proposta diventa irrevocabile. Qualsiasi comunicazione con cui il proponente cerchi di ritirare o annullare tale offerta prima della scadenza stabilita è priva di efficacia giuridica.
Durante questo termine di irrevocabilità, la proposta rimane valida anche nell'eventualità in cui il proponente muoia o diventi legalmente incapace di agire. Gli eredi o i rappresentanti legali del proponente restano vincolati all'offerta fino alla scadenza del termine previsto.
Questa regola sulla sopravvivenza dell'offerta non si applica soltanto nei casi in cui la natura dell'affare o altre circostanze specifiche rendano impossibile o priva di senso la conclusione del contratto dopo la morte o l'incapacità della parte.
Quando si applica
- Un venditore offre per iscritto di cedere un bene garantendo di tenere ferma l'offerta fino alla fine del mese, ma invia una lettera di revoca prima di tale termine.
- Un proprietario propone di vendere un immobile impegnandosi a non ritirare la proposta per alcune settimane, ma muore prima di ricevere la risposta dell'acquirente.
- Un privato offre di acquistare un bene d'arte con impegno di irrevocabilità a tempo determinato, ma viene dichiarato incapace di agire prima della chiusura dell'affare.
Cosa questo articolo non dice
- L'accordo bilaterale in cui le parti concordano, spesso dietro compenso, di tenere ferma una proposta di contratto (regolato dall'Art. 1331 sulla concessione di opzione).
- La revoca di una normale proposta contrattuale priva di un espresso impegno a mantenerla ferma per un certo periodo (regolata dall'Art. 1328).
- La continuazione dell'offerta formulata da un imprenditore nell'esercizio della sua attività commerciale (regolata dall'Art. 1330).
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