Condizione sospensiva o risolutiva – Art. 1353
La norma consente di subordinare l'efficacia o la risoluzione di un contratto a un evento futuro e incerto: condizione sospensiva o risolutiva.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le parti possono decidere che un contratto o una sua clausola produca effetti solo se si verifica un evento futuro e incerto (condizione sospensiva) oppure che si sciolga al verificarsi di quell'evento (condizione risolutiva).
L'evento deve essere futuro (non già accaduto) e incerto (può o non può verificarsi). Se l'evento è certo, non si tratta di condizione ma di termine. La norma riguarda solo la condizione volontaria, non quella legale.
Durante il periodo di pendenza (prima che l'evento si verifichi o sia certo che non si verificherà) le parti devono comportarsi secondo buona fede. L'articolo 1358 disciplina questo obbligo.
Quando si applica
- Compro una casa a condizione che il venditore ottenga il mutuo entro trenta giorni; se non lo ottiene, il contratto non produce effetti.
- Affitto un appartamento con clausola che il contratto si risolve automaticamente se il locatore vende l'immobile entro un anno.
- Un'azienda fornisce macchinari a una società a condizione che questa ottenga un finanziamento pubblico; se il finanziamento non arriva, il contratto è inefficace.
- In un contratto di compravendita di un’auto, le parti stabiliscono che la proprietà passa solo dopo il pagamento integrale del prezzo (condizione sospensiva).
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina le condizioni illecite o impossibili (articolo 1354).
- Non riguarda la condizione meramente potestativa, cioè rimessa alla volontà di una sola parte (articolo 1355).
- Non si applica agli eventi passati o presenti (se l'evento è già accaduto, la condizione è nulla o il contratto è puro).
- Non regola la determinazione dell'oggetto del contratto (articoli 1346-1349) né la forma (articoli 1350-1352).
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