Art. 1380 Codice Civile

Conflitto tra diritti personali di godimento – Art. 1380

Art. 1380: conflitto tra più diritti personali di godimento. Prevale chi ha conseguito per primo; altrimenti chi ha titolo con data certa anteriore.

Testo ufficiale Art. 1380 Codice Civile — Italia

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1380 regola il caso in cui la stessa persona concede, con contratti separati, un diritto personale di godimento sulla stessa cosa a più soggetti. Per "diritto personale di godimento" si intende un diritto di uso o di godere del bene che nasce da un contratto (es. locazione, comodato) e non da un diritto reale.

Se uno dei contraenti ha già iniziato a godere concretamente del bene (ad esempio si è trasferito nell'appartamento), è lui a prevalere, indipendentemente dalla data del contratto. Se nessuno ha ancora conseguito il godimento, si guarda al titolo con data certa anteriore: per data certa si intende la data che risulta da un atto pubblico, da una scrittura privata registrata o da altro mezzo legale che la renda certa.

La norma fa salve le regole sulla trascrizione: se un diritto reale o personale è stato trascritto nei pubblici registri, le norme sulla priorità della trascrizione possono prevalere su questa regola.

Quando si applica

  • Il proprietario affitta lo stesso appartamento a due persone diverse; una si trasferisce subito, l'altra firma il contratto dopo. La prima ha diritto di restare.
  • Due contratti di locazione per lo stesso garage vengono firmati lo stesso giorno, ma nessuno ne ha ancora preso possesso: prevale chi ha il contratto con data certa più antica (es. registrato per primo).
  • Un titolare di un posto al mercato concede il diritto di utilizzo a due ambulanti diversi; uno allestisce la bancarella per primo, l'altro arriva in seguito. Il primo ambulante ha diritto di occupare il posto.

Cosa questo articolo non dice

  • Conflitti tra un diritto personale di godimento e un diritto reale (es. usufrutto, servitù): questi casi seguono le norme sulla trascrizione e sui diritti reali, non l'art. 1380.
  • Vendita dello stesso immobile a due acquirenti diversi: la priorità tra acquirenti è regolata dall'art. 2644 del codice civile (trascrizione), non da questo articolo.
  • Casi in cui il concedente non è la stessa persona per entrambi i contratti: la norma presuppone che sia lo stesso soggetto a concedere.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1380 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile