Forza di legge del contratto tra le parti - Art. 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o cause di legge. Non produce effetti verso terzi, salvo eccezioni.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Un contratto firmato o accettato vincola le parti come se fosse una legge. Nessuno dei due può uscirne senza l'accordo dell'altro o senza che la legge lo permetta (ad esempio per inadempimento grave, annullamento, rescissione).
Il contratto non obbliga le persone che non lo hanno sottoscritto. Terzi estranei non devono rispettare clausole a cui non hanno aderito, salvo casi specifici in cui la legge lo prevede (come la trascrizione, la simulazione o i contratti a favore di terzi).
Quando si applica
- Due soci firmano un accordo di collaborazione; uno decide di andarsene dopo un mese, ma l'altro non è d'accordo. L'accordo impedisce lo scioglimento unilaterale.
- Un proprietario affitta un appartamento a un inquilino per un anno. L'inquilino non può lasciare l'appartamento prima della scadenza senza il consenso del proprietario, salvo che la legge conceda un diritto di recesso.
- Una persona vende la propria auto a un amico con un contratto scritto. Un terzo, che aveva già promesso di acquistarla, non è vincolato dal contratto tra venditore e amico: il contratto non produce effetti verso di lui.
- Un'azienda assume un consulente con contratto annuale. Il consulente non può interrompere il rapporto senza il consenso dell'azienda, a meno che non ricorrano cause di risoluzione legale.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il recesso unilaterale previsto dal contratto stesso o dalla legge (es. art. 1373).
- Non stabilisce quando un contratto è nullo o annullabile; queste cause sono regolate da altri articoli del codice.
- Non riguarda i contratti conclusi da minori o incapaci; la validità del consenso è trattata altrove.
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