Art. 1384 Codice Civile

Riduzione giudiziale della penale Art. 1384

Il giudice può ridurre equamente la penale contrattuale se l'obbligazione è stata eseguita in parte o se l'importo è manifestamente eccessivo.

Testo ufficiale Art. 1384 Codice Civile — Italia

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando le parti inseriscono in un contratto una penale per il ritardo o l'inadempimento, l'importo stabilito non è sempre definitivo. La legge attribuisce al giudice il potere di ridurre equamente tale somma.

La riduzione può essere disposta se la prestazione principale è stata eseguita soltanto in parte, oppure se la penale concordata risulta manifestamente eccessiva rispetto all'interesse che il creditore aveva all'esatto adempimento.

Questo meccanismo impedisce che la penale si trasformi in un arricchimento ingiustificato per chi la incassa, riequilibrando l'accordo sulla base dell'effettiva utilità dell'obbligazione.

Quando si applica

  • Un'impresa di ristrutturazione completa la quasi totalità dei lavori con breve ritardo e il committente pretende l'intera penale sproporzionata.
  • Un fornitore consegna la maggior parte della merce ordinata e l'acquirente vuole applicare la penale totale prevista per l'inadempimento.
  • Un contratto prevede una penale con un importo spropositato rispetto al valore complessivo dell'opera per una piccola inosservanza.

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita o restituzione del doppio della caparra versata alla firma del contratto, disciplinata dall'articolo 1385.
  • Il recesso dal contratto con pagamento di un corrispettivo concordato, regolato dall'articolo 1386.
  • La richiesta di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla penale, trattata dall'articolo 1382.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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