Art. 1385 Codice Civile

Art. 1385 Codice Civile — Caparra confirmatoria e restituzione del doppio

Art. 1385 c.c.: chi dà la caparra e non adempie la perde, chi la riceve e non adempie ne restituisce il doppio. Testo ufficiale e spiegazione.

Testo ufficiale Art. 1385 Codice Civile — Italia

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La caparra confirmatoria è una somma di denaro (o una quantità di altre cose fungibili) che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto. Se tutto va bene, il primo comma è banale: la caparra viene restituita oppure imputata alla prestazione dovuta, cioè scalata dal prezzo. La sua funzione emerge quando qualcosa va storto.

Il secondo comma disegna il meccanismo simmetrico che tutti cercano. Se è inadempiente chi ha dato la caparra, l'altra parte può recedere dal contratto trattenendola. Se è inadempiente chi l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere ed esigere il doppio della caparra. Il vantaggio pratico è che questo importo funziona da liquidazione già pronta del danno: non serve provare quanto si è perso.

Il terzo comma apre la via alternativa, ed è quella che spesso conviene quando il danno è più grande della caparra: se la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto invece di recedere, il risarcimento del danno torna a essere regolato dalle norme generali, quindi va provato ma non è più limitato al doppio. Le due strade si escludono a vicenda, e la scelta va fatta con cognizione. Va infine ricordato che il meccanismo scatta solo se la somma è stata data effettivamente a titolo di caparra e se c'è un inadempimento imputabile: entrambe le cose vanno accertate sui documenti e sui fatti, con l'aiuto di un legale.

Quando si applica

  • Il preliminare di compravendita di una casa e il venditore che vende a un terzo
  • L'acquirente di un'auto usata che versa una caparra e poi si tira indietro
  • La cucina o l'arredo su misura ordinati con una somma versata alla firma
  • La sala per il ricevimento prenotata con un anticipo, quando una delle due parti annulla
  • La compravendita che salta perché il mutuo non viene concesso, e le parti discutono sulla sorte della somma versata

Cosa questo articolo non dice

  • Non trasforma in caparra ogni somma versata. Se il contratto parla di acconto, o non qualifica il versamento, il meccanismo del doppio non scatta automaticamente.
  • Non è la caparra penitenziale dell'art. 1386: quella è il corrispettivo di un diritto di recedere pattuito, e chi recede pagandola non è inadempiente.
  • Non garantisce il doppio in ogni caso. Il diritto presuppone un inadempimento della controparte e l'esercizio del recesso; chi sceglie l'esecuzione o la risoluzione ricade nelle regole generali sul risarcimento.
  • Non dice quando un inadempimento è abbastanza grave da giustificare il recesso: quel giudizio si fa con i criteri generali degli artt. 1453 e 1455.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Due persone firmano un preliminare per l'acquisto di un appartamento e l'acquirente versa una somma indicata nel testo come caparra confirmatoria. A un mese dal rogito il venditore comunica che ha ricevuto un'offerta migliore e non intende più vendere.

Come si applica la norma

Il meccanismo è simmetrico: se è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altro può recedere ed esigerne il doppio; se è inadempiente chi l'ha data, l'altro può recedere trattenendola. Il fatto che apre il meccanismo è la qualificazione della somma: deve essere stata data a titolo di caparra e non come semplice acconto, e il documento firmato è il luogo dove questo si legge. Chi preferisce insistere sul contratto imbocca invece un'altra strada, in cui il danno va provato.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano la restituzione del doppio della somma in due versamenti a distanza di trenta giorni, con liberatoria reciproca e cancellazione della trascrizione del preliminare.

Esempio illustrativo

Chi ha ordinato una cucina su misura versa una somma alla firma. Poi cambia casa e rinuncia all'ordine; il negozio, che aveva già avviato la produzione, trattiene tutto e l'acquirente chiede indietro almeno una parte.

Come si applica la norma

Se è inadempiente chi ha dato la caparra, l'altra parte può recedere e trattenerla, e l'importo funziona come liquidazione già pronta del danno, senza bisogno di provarlo. Il fatto che decide è se ci sia un inadempimento imputabile a chi si è tirato indietro e se la somma fosse davvero una caparra: un acconto seguirebbe regole diverse.

Come si sono accordate le parti

Le parti si accordano perché il negozio trattenga la parte della somma corrispondente ai materiali già lavorati, documentati in fattura, e restituisca il resto entro trenta giorni.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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