Il contratto nullo non può essere convalidato - Art. 1423
Art. 1423: il contratto nullo non può essere convalidato, salvo che la legge disponga diversamente. Principio di inammissibilità della convalida.
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1423 del Codice Civile sancisce il principio di inammissibilità della convalida del contratto nullo. Un contratto nullo è colpito da un vizio così grave da non poter essere sanato con una successiva manifestazione di volontà delle parti. La convalida è un istituto che permette di confermare un contratto annullabile, ma non può essere applicata ai contratti nulli.
La regola ammette eccezioni solo quando una legge specifica lo disponga diversamente. In mancanza di tale deroga, il contratto nullo rimane privo di effetti giuridici sin dall'origine. Le parti non possono quindi 'ratificare' un contratto nullo né con un nuovo accordo né con comportamenti concludenti.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a prescrizione (art. 1422). Questo articolo si collega strettamente agli articoli 1418 (cause di nullità) e 1424 (conversione del contratto nullo).
Quando si applica
- Un contratto di compravendita di un immobile senza forma scritta richiesta dalla legge (atto pubblico o scrittura privata) non può essere convalidato.
- Un contratto con oggetto illecito, come la vendita di sostanze stupefacenti, rimane nullo e non può essere sanato.
- Un contratto stipulato in violazione di norme imperative, ad esempio un patto di non concorrenza senza limiti di tempo, non può essere convalidato.
- Un contratto concluso da un minore senza rappresentanza legale è nullo e non può essere ratificato (salvo eccezioni di legge come l'art. 1426).
- Un contratto simulato (art. 1414) è nullo e non può essere convalidato.
Cosa questo articolo non dice
- La convalida di un contratto annullabile per vizi del consenso (articoli 1427 e seguenti) non è regolata da questo articolo.
- La nullità parziale (art. 1419) può comportare la nullità solo di una clausola, ma non è una convalida.
- La conversione del contratto nullo (art. 1424) è un rimedio diverso, che trasforma il contratto nullo in un diverso contratto valido.
- L'imprescrittibilità dell'azione di nullità (art. 1422) non influisce sulla possibilità di convalida.
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