Annullabilità per incapacità delle parti - Art. 1425
Il contratto è annullabile se una parte era legalmente incapace o, ai sensi dell'art. 428, incapace d'intendere o di volere. Art. 1425.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce due ipotesi di annullabilità del contratto per incapacità di una parte. La prima è l'incapacità legale: quando la parte è minore, interdetta o inabilitata secondo le norme sulla capacità di contrattare. La seconda è l'incapacità naturale: la persona, pur non essendo legalmente incapace, al momento della stipula era incapace di intendere o di volere (art. 428). In entrambi i casi il contratto è annullabile, non nullo.
Quando si applica
- Un minorenne vende un motorino senza l'autorizzazione dei genitori.
- Una persona con demenza senile firma un contratto di locazione senza essere assistita.
- Un soggetto sotto effetto di stupefacenti stipula un contratto di compravendita.
- Un interdetto giudiziale conclude un contratto di lavoro autonomo.
Cosa questo articolo non dice
- Il contratto stipulato da un minore è nullo (invece è annullabile).
- L'incapacità di fatto senza le condizioni dell'art. 428 (ad esempio una semplice difficoltà di comprensione) dà diritto all'annullamento.
- L'incapacità sopravvenuta dopo la stipula del contratto rileva ai fini dell'annullamento.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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