Art. 1425 Codice Civile

Annullabilità per incapacità delle parti - Art. 1425

Il contratto è annullabile se una parte era legalmente incapace o, ai sensi dell'art. 428, incapace d'intendere o di volere. Art. 1425.

Testo ufficiale Art. 1425 Codice Civile — Italia

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce due ipotesi di annullabilità del contratto per incapacità di una parte. La prima è l'incapacità legale: quando la parte è minore, interdetta o inabilitata secondo le norme sulla capacità di contrattare. La seconda è l'incapacità naturale: la persona, pur non essendo legalmente incapace, al momento della stipula era incapace di intendere o di volere (art. 428). In entrambi i casi il contratto è annullabile, non nullo.

Quando si applica

  • Un minorenne vende un motorino senza l'autorizzazione dei genitori.
  • Una persona con demenza senile firma un contratto di locazione senza essere assistita.
  • Un soggetto sotto effetto di stupefacenti stipula un contratto di compravendita.
  • Un interdetto giudiziale conclude un contratto di lavoro autonomo.

Cosa questo articolo non dice

  • Il contratto stipulato da un minore è nullo (invece è annullabile).
  • L'incapacità di fatto senza le condizioni dell'art. 428 (ad esempio una semplice difficoltà di comprensione) dà diritto all'annullamento.
  • L'incapacità sopravvenuta dopo la stipula del contratto rileva ai fini dell'annullamento.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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