Art. 428 Codice Civile

Annullamento atti per incapacità naturale - Art. 428

Annullamento atti di incapace naturale (anche temporanea) se grave pregiudizio; per contratti serve malafede dell'altro. Prescrizione 5 anni.

Testo ufficiale Art. 428 Codice Civile — Italia

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo permette di chiedere l'annullamento degli atti compiuti da una persona che, pur non essendo interdetta, si dimostri incapace di intendere o di volere al momento dell'atto (anche temporaneamente), purché dall'atto derivi un grave pregiudizio per l'autore.

Per i contratti, l'annullamento è possibile solo se l'altro contraente era in malafede, cioè sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'incapacità. L'azione per ottenere l'annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto. Restano salve diverse disposizioni di legge.

Quando si applica

  • Una persona in stato di ebbrezza firma un contratto di compravendita di un'auto a un prezzo gonfiato.
  • Un anziano con demenza senile non ancora interdetto dona tutti i suoi risparmi a un lontano parente.
  • Una persona sotto l'effetto di un forte sedativo dopo un'operazione sottoscrive un accordo transattivo.
  • Un soggetto in crisi psicotica acuta vende un immobile a un prezzo irrisorio.

Cosa questo articolo non dice

  • Atti compiuti da minorenni (disciplinati dalla minore età, non da questa norma).
  • Atti compiuti da persona interdetta (già regolati dall'art. 427).
  • Annullamento per errore o dolo (vizi del consenso, non incapacità naturale).
  • Richiesta di risarcimento danni (questa norma prevede solo l'annullamento, non il risarcimento).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 428 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile