Annullamento contratto per violenza – Art. 1434
La violenza, anche se posta in essere da un terzo, rende annullabile il contratto (art. 1434 c.c.). Spiegazione, esempi e articoli correlati.
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1434 del Codice Civile stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto. La violenza consiste in una minaccia ingiusta e grave che induce una parte a stipulare un contratto contro la propria volontà.
La norma precisa che l'annullamento è possibile anche quando la violenza è esercitata da un terzo, non necessariamente dall'altro contraente. Perché la violenza sia rilevante, devono ricorrere i caratteri indicati dall'art. 1435 (violenza di tale natura da far impressione a una persona sensata) e non deve trattarsi di timore riverenziale (art. 1437) o di minaccia di far valere un diritto legittimo (art. 1438).
La parte che ha subito la violenza può chiedere l'annullamento del contratto entro il termine di prescrizione di cinque anni (art. 1442). Il contratto può essere convalidato successivamente (art. 1444), ma l'annullamento produce effetti anche verso i terzi (art. 1445).
Quando si applica
- Un debitore minaccia di picchiare il creditore se non gli concede una dilazione di pagamento.
- Un estraneo minaccia di diffamare pubblicamente una persona se non vende la propria casa a un prezzo irrisorio.
- Un imprenditore minaccia di licenziare un dipendente se questi non firma un contratto di cessione di quote societarie.
- Un familiare minaccia di denunciare un reato se non viene nominato erede in un testamento.
- Un terzo rapisce il figlio di una persona per costringerla a vendere un immobile a condizioni svantaggiose.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice pressione psicologica o l'insistenza molesta che non integra i requisiti di gravità e ingiustizia (si veda l'art. 1437 sul timore riverenziale).
- La minaccia di far valere un diritto legittimo, come agire in giudizio per un credito, se non accompagnata da mezzi ingiusti (art. 1438).
- L'errore o il dolo (raggiri) come vizi del consenso, disciplinati rispettivamente dagli artt. 1427 e 1439.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1434 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.