Prescrizione annullamento del contratto - Art. 1442
L'azione di annullamento del contratto si prescrive in cinque anni. Il termine parte dalla scoperta del vizio o fine dell'incapacità; l'eccezione è perpetua.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere. 2 -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all' art. 1442 Codice civile ."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'azione per chiedere l'annullamento di un contratto è soggetta a un termine di prescrizione: si estingue se non viene esercitata entro cinque anni. A differenza della nullità, che può essere rilevata o fatta valere in ogni tempo, l'annullabilità incontra un limite temporale preciso.
Il giorno a partire dal quale si calcolano i cinque anni varia in base alla causa dell'annullabilità. Se il contratto è viziato da errore, dolo o violenza, oppure è stato stipulato da un soggetto con incapacità legale, il termine inizia a scorrere solo dal momento in cui cessa la violenza, si scopre l'errore o il dolo, cessa lo stato di interdizione o inabilitazione, oppure il minore raggiunge la maggiore età. In tutti gli altri casi, la decorrenza parte direttamente dalla data di conclusione del contratto.
Qualora sia decorso il termine quinquennale e l'azione si sia prescritta, la parte che viene citata in giudizio per l'esecuzione del contratto può comunque opporre l'annullabilità come eccezione difensiva senza limiti di tempo.
Quando si applica
- Un contraente raggirato con documenti falsi chiede l'annullamento del contratto entro cinque anni dal giorno in cui scopre l'inganno.
- Una persona che ha firmato un contratto sotto minaccia agisce per l'annullamento dopo che lo stato di violenza è cessato.
- Un soggetto che ha stipulato un atto quando era minorenne avvia l'azione dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Una parte convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto eccepisce l'annullabilità dello stesso per vizio del consenso, pur essendo passati più di cinque anni dalla stipula.
Cosa questo articolo non dice
- Contratto nullo per mancanza di requisiti essenziali, per il quale l'azione è imprescrittibile.
- Risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, disciplinata dall'articolo 1453.
- Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o per lesione, la cui azione si prescrive in termini diversi ex articolo 1449.
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