Prescrizione dell'azione di rescissione: Art. 1449
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Se il fatto e' reato vale l'art. 2947; vietata l'eccezione oltre il termine.
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il codice civile stabilisce un termine breve per proporre l'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o per lesione. Il termine parte dal momento della conclusione del contratto e scade dopo un anno.
Se la condotta che ha portato alla stipula del contratto costituisce reato, il termine per agire in giudizio non e quello di un anno, ma si estende conformemente a quanto previsto per la prescrizione del reato stesso dall'art. 2947.
Scaduto il termine di un anno senza che sia stata proposta l'azione, la parte non puo piu far valere la rescindibilita del contratto neppure per difendersi (in via di eccezione) di fronte alla richiesta di adempimento avanzata dall'altra parte.
Quando si applica
- Un automobilista accetta di pagare una somma sproporzionata a un soccorritore occasionale mentre si trova bloccato in montagna e chiede la rescissione trascorsi quattordici mesi
- Un venditore in gravi difficolta economiche svende un immobile a meno della meta del suo valore reale e richiede la rescissione entro otto mesi dalla firma
- Una persona firma un contratto a condizioni inique a causa di un'estorsione e richiede lo scioglimento avvalendosi dei termini stabiliti per la prescrizione del reato
Cosa questo articolo non dice
- L'annullamento del contratto per dolo, errore o violenza, soggetto alla prescrizione quinquennale disciplinata dall'art. 1442
- La risoluzione del contratto per inadempimento, regolata dall'art. 1453 e soggetta a prescrizione ordinaria
- La convalida del contratto rescindibile, espressamente vietata dall'art. 1451
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