Art. 1439 Codice Civile

Annullamento del contratto per dolo - Art. 1439

Il dolo del contraente annulla il contratto se determinante. Il dolo del terzo annulla solo se il contraente che ne trae vantaggio lo conosceva.

Testo ufficiale Art. 1439 Codice Civile — Italia

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il dolo è l'inganno intenzionale. Se una parte contraente usa raggiri che inducono l'altra a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, il contratto può essere annullato.

Se invece i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se la parte che ne trae vantaggio era a conoscenza dei raggiri. In caso contrario, il contratto resta valido.

Per 'raggiri' si intendono comportamenti attivi, non semplici omissioni. Il dolo deve essere stato determinante del consenso.

Quando si applica

  • Il venditore di un'auto usata nasconde volontariamente un grave difetto al motore e l'acquirente, se lo avesse saputo, non avrebbe comprato.
  • Un agente immobiliare (terzo) mente sulla metratura di un appartamento per far concludere la vendita, e il venditore sapeva della menzogna.
  • Un contraente dichiara falsamente di avere un permesso edilizio per indurre l'altro a firmare un contratto di appalto.
  • Un amico di una parte convince l'altra parte con false promesse di guadagno, e la parte che beneficia del contratto era all'oscuro delle false promesse.

Cosa questo articolo non dice

  • Il semplice errore di fatto (artt. 1430-1433) non è dolo, anche se indotto da una parte, se manca l'intenzione di ingannare.
  • Il dolo incidente (art. 1440), che non determina il consenso ma solo condizioni diverse, non dà luogo ad annullamento.
  • La violenza morale (art. 1434) è una causa di annullamento distinta, basata su minacce, non su raggiri.
  • Il dolo di un terzo di cui la parte contraente non era a conoscenza non rende annullabile il contratto; eventuali rimedi sono contro il terzo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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