Annullamento del contratto per dolo - Art. 1439
Il dolo del contraente annulla il contratto se determinante. Il dolo del terzo annulla solo se il contraente che ne trae vantaggio lo conosceva.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il dolo è l'inganno intenzionale. Se una parte contraente usa raggiri che inducono l'altra a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, il contratto può essere annullato.
Se invece i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se la parte che ne trae vantaggio era a conoscenza dei raggiri. In caso contrario, il contratto resta valido.
Per 'raggiri' si intendono comportamenti attivi, non semplici omissioni. Il dolo deve essere stato determinante del consenso.
Quando si applica
- Il venditore di un'auto usata nasconde volontariamente un grave difetto al motore e l'acquirente, se lo avesse saputo, non avrebbe comprato.
- Un agente immobiliare (terzo) mente sulla metratura di un appartamento per far concludere la vendita, e il venditore sapeva della menzogna.
- Un contraente dichiara falsamente di avere un permesso edilizio per indurre l'altro a firmare un contratto di appalto.
- Un amico di una parte convince l'altra parte con false promesse di guadagno, e la parte che beneficia del contratto era all'oscuro delle false promesse.
Cosa questo articolo non dice
- Il semplice errore di fatto (artt. 1430-1433) non è dolo, anche se indotto da una parte, se manca l'intenzione di ingannare.
- Il dolo incidente (art. 1440), che non determina il consenso ma solo condizioni diverse, non dà luogo ad annullamento.
- La violenza morale (art. 1434) è una causa di annullamento distinta, basata su minacce, non su raggiri.
- Il dolo di un terzo di cui la parte contraente non era a conoscenza non rende annullabile il contratto; eventuali rimedi sono contro il terzo.
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