Art. 145 Codice Civile

Intervento del giudice nei disaccordi - Art. 145

In caso di disaccordo tra coniugi, ciascuno può chiedere senza formalità l'intervento del giudice. Per residenza e affari essenziali decide il giudice.

Testo ufficiale Art. 145 Codice Civile — Italia

Intervento del giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

  • (321) 322 Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
  • (321) 322 In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.
  • (321) 322 -------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 145, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita". -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In caso di disaccordo tra i coniugi, ciascuno di essi può richiedere senza formalità l'intervento del giudice. Il primo compito del giudice consiste nel sentire i coniugi e i figli conviventi che abbiano compiuto dodici anni, o di età inferiore se capaci di discernimento, per tentare di raggiungere una soluzione concordata.

Se il tentativo di conciliazione fallisce e il disaccordo riguarda la fissazione della residenza o altri affari essenziali della famiglia, il giudice può adottare la soluzione ritenuta più adeguata nell'interesse dei figli e dell'unità familiare, purché ne sia richiesto espressamente da almeno uno dei coniugi.

Qualora si verifichi un inadempimento all'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia indicato dall'articolo 143, il giudice provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

Quando si applica

  • Due coniugi in contrasto sulla scelta della città o dell'abitazione in cui fissare la residenza familiare.
  • Una coppia sposata che non trova un accordo sulle decisioni scolastiche o educative di primaria importanza per i figli conviventi.
  • Un coniuge che non adempie all'obbligo di contribuire alle spese e ai bisogni essenziali del nucleo familiare.

Cosa questo articolo non dice

  • I contrasti quotidiani o di lieve entità che non riguardano la residenza o affari essenziali della vita familiare.
  • L'allontanamento ingiustificato dalla residenza familiare e le relative conseguenze, disciplinati dall'articolo 146.
  • L'accordo ordinario sull'indirizzo della vita familiare in assenza di disaccordo tra i coniugi, regolato dall'articolo 144.

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