Art. 1461 Codice Civile

Sospensione per pericolo patrimoniale - Art. 1461

Art. 1461 c.c. sospensione per peggioramento patrimoniale dell'altra parte che mette in pericolo la controprestazione, salvo garanzia.

Testo ufficiale Art. 1461 Codice Civile — Italia

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se dopo la conclusione del contratto le condizioni economiche dell'altra parte peggiorano al punto da rendere molto probabile che non riceverai la prestazione pattuita, puoi sospendere la tua. Questo diritto cessa se l'altra parte offre una garanzia adeguata.

La legge richiede che il pericolo sia "evidente", cioè chiaro e oggettivo, non un semplice timore. Il peggioramento deve essere successivo alla firma del contratto: se la situazione era già grave prima, questa norma non si applica.

La sospensione è un rimedio temporaneo, non una risoluzione. Se la situazione non migliora, potresti poi agire per la risoluzione del contratto (art. 1453).

Quando si applica

  • Un venditore di macchinari scopre che l'acquirente, dopo la stipula, è stato dichiarato fallito.
  • Un appaltatore vede che il committente ha subito un pignoramento dei beni dopo l'inizio dei lavori.
  • Un locatore viene a sapere che il conduttore ha accumulato debiti tali da non poter più pagare i canoni.
  • Un fornitore di merci apprende che il cliente ha chiuso l'attività e ha venduto tutti i beni.
  • Un professionista che ha accettato un incarico con pagamento differito nota che il cliente è stato sottoposto a procedura esecutiva.

Cosa questo articolo non dice

  • Situazioni in cui il pericolo esisteva già prima del contratto, anche se scoperto dopo: la norma richiede un mutamento successivo.
  • Semplici ritardi nel pagamento senza un peggioramento patrimoniale evidente: in quel caso si applicano la diffida ad adempiere (art. 1454) o la risoluzione per inadempimento (art. 1453).
  • Quando la parte che vuole sospendere è essa stessa in difficoltà: la norma protegge solo chi teme la controprestazione dall'altra parte.
  • Sospensione per impossibilità sopravvenuta della prestazione: quella è disciplinata dagli articoli 1463 e seguenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1461 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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