Art. 1467 Codice Civile

Risoluzione per eccessiva onerosità: Art. 1467

Nei contratti a prestazione continuata, periodica o differita, l'Art. 1467 permette la risoluzione se sopravviene un'eccessiva onerosità imprevedibile.

Testo ufficiale Art. 1467 Codice Civile — Italia

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1467 disciplina lo scioglimento del contratto nei rapporti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa. Tale aumento di costo o di gravosità deve derivare dal verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili.

La risoluzione non si applica se il maggior costo rientra nell'alea normale del contratto, ovvero nel fisiologico rischio di oscillazione del mercato o d'impresa accettato dai contraenti al momento della stipula.

La parte contro cui è domandata la risoluzione ha la facoltà di evitarla offrendo una modifica equa delle condizioni contrattuali. L'effetto del recesso o dello scioglimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 1458.

Quando si applica

  • Un'impresa di trasporti subisce un aumento sproporzionato del costo del carburante a causa dell'esplosione improvvisa di un conflitto internazionale imprevedibile.
  • Un fornitore di materiali edili deve consegnare merci a prezzo fisso differito dopo un evento catastrofico straordinario che rende introvabile la materia prima.
  • Un'azienda energetica si trova a dover adempiere a un contratto periodico di fornitura dopo una crisi geopolitica straordinaria che moltiplica i prezzi alla produzione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impossibilità assoluta e definitiva di eseguire la prestazione, distinta dalla semplice onerosità sopravvenuta.
  • Un contratto aleatorio per sua natura, nel quale il rischio di forti variazioni di valore costituisce l'oggetto stesso dell'accordo.
  • Un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, per il quale esistono regole specifiche per la riduzione della prestazione.
  • Contratti già interamente eseguiti da entrambe le parti prima del verificarsi dell'evento straordinario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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