Perimento della cosa e rischio del prezzo: Art. 1465
Nei contratti con effetti traslativi, la perdita fortuita del bene non libera l'acquirente dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo condizione sospensiva.
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di un bene determinato, il passaggio della proprietà avviene al momento dell'accordo. Di conseguenza, il rischio per il danneggiamento o la distruzione della cosa passa subito all'acquirente, anche se il bene non gli è stato ancora consegnato fisicamente.
Se l'oggetto acquistato perisce per un evento fortuito o un caso di forza maggiore non addebitabile al venditore, l'acquirente è comunque tenuto a pagare il prezzo pattuito. La medesima regola vale se il trasferimento della proprietà era stato differito al sopraggiungere di un termine.
Quando la vendita riguarda beni determinati solo nel genere, il rischio si trasferisce all'acquirente solo dopo la consegna o l'individuazione delle cose. Inoltre, se il contratto era sottoposto a una condizione sospensiva e il bene viene distrutto prima che la condizione si verifichi, l'acquirente è liberato dall'obbligo di pagamento.
Quando si applica
- Un quadro antico acquistato in galleria viene distrutto da un incendio fortuito prima che il compratore vada a ritirarlo.
- Un veicolo usato identificato per targa viene danneggiato da una tromba d'aria nel piazzale del concessionario prima della consegna.
- Una partita di legname già separata e individuata nel magazzino del venditore viene travolta da un'alluvione straordinaria.
Cosa questo articolo non dice
- Distruzione o danneggiamento della cosa causati da colpa o negligenza del venditore, regolati dalle norme sull'inadempimento.
- Perimento del bene avvenuto prima della stipula del contratto, che rende il contratto nullo per mancanza di oggetto.
- Impossibilità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive senza effetti traslativi, disciplinata dagli articoli 1463 e 1464.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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