Art. 1466 Codice Civile

Impossibilità in contratti plurilaterali - Art. 1466

L'impossibilità della prestazione di una parte in un contratto plurilaterale non scioglie il contratto per le altre, salvo che sia essenziale.

Testo ufficiale Art. 1466 Codice Civile — Italia

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1466 si applica ai contratti plurilaterali (quelli con più di due parti, come consorzi o joint venture, indicati dall'art. 1420). Se una parte non può più eseguire la propria prestazione per impossibilità sopravvenuta, il contratto non si scioglie automaticamente per le altre parti. Restano vincolate, a meno che la prestazione mancata fosse essenziale per l'intero contratto, cioè senza di essa il contratto perde senso o non può essere realizzato. La valutazione di essenzialità dipende dalle circostanze concrete.

Quando si applica

  • In un consorzio tra imprese, una delle imprese non può più fornire il contributo pattuito perché il suo stabilimento è distrutto da un incendio; le altre imprese restano obbligate se il contributo non era essenziale per il consorzio.
  • In una società tra più persone, un socio muore e la sua prestazione consisteva in un servizio personale insostituibile; il contratto si scioglie per tutti perché quella prestazione era essenziale.
  • In un contratto di vendita con più venditori, la merce di uno viene sequestrata; gli altri venditori devono comunque consegnare la loro parte, a meno che la merce sequestrata fosse necessaria per l'uso comune previsto.
  • In un'associazione temporanea di imprese per un appalto, una delle imprese non può più eseguire i lavori a causa di un'alluvione; le altre proseguono se possono completare l'opera senza di essa.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai contratti bilaterali (con due parti): per quelli valgono gli articoli 1463 e 1464 sull'impossibilità totale o parziale.
  • Non stabilisce automaticamente lo scioglimento del contratto: anzi, la regola è la continuazione, salvo essenzialità.
  • Non riguarda l'inadempimento colpevole o la risoluzione per inadempimento: per quella disciplina si veda l'art. 1459 (risoluzione nel contratto plurilaterale).
  • Non definisce cosa sia 'essenziale': lo decide il giudice caso per caso, in base alle circostanze.

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