Art. 1464 Codice Civile

Riduzione della prestazione e recesso - Art. 1464

In caso di impossibilità parziale della prestazione, l'altra parte può ottenere la riduzione di quanto dovuto o recedere se manca un interesse apprezzabile.

Testo ufficiale Art. 1464 Codice Civile — Italia

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se la prestazione dovuta da una delle parti diventa impossibile solo in parte per causa non imputabile, il contratto non si scioglie in modo automatico. La parte che ha diritto a ricevere la prestazione può valutare la propria situazione ed esercitare due opzioni alternative.

La prima opzione consiste nel mantenere il contratto riducendo la propria controprestazione. In questo modo si ristabilisce l'equilibrio tra le prestazioni, allineando quanto dovuto al valore reale di ciò che è ancora eseguibile.

La seconda opzione consente di recedere dal contratto. Il recesso è ammesso quando la parte non ha un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale, ossia quando la parte rimanente della prestazione non soddisfa lo scopo per cui l'accordo era stato concluso.

Quando si applica

  • Un incendio distrugge una porzione dell'immobile locato e l'inquilino sceglie di rimanere pagando un canone ridotto.
  • Un fornitore consegna solo parte della merce ordinata a causa della distruzione incontrollabile del resto del carico.
  • Un corso di formazione perde alcune lezioni per l'inagibilità della struttura dovuta a un evento naturale imprevisto.

Cosa questo articolo non dice

  • L'impossibilità diventa completa e riguarda l'intera prestazione, fattispecie disciplinata dalla norma sull'impossibilità totale.
  • Il mancato adempimento parziale dipende da colpa o dolo del debitore, caso regolato dai rimedi contro l'inadempimento.
  • L'esecuzione della prestazione è diventata soltanto più onerosa o costosa, materia riservata all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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