Definizione di vendita – Art. 1470
L'Art. 1470 cod. civ. definisce la vendita: trasferimento di proprietà o altro diritto verso un prezzo. Stabilisce gli elementi essenziali del contratto.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo dice cos'è una vendita. È un contratto in cui una parte trasferisce all'altra la proprietà di un oggetto (o un altro diritto) e l'altra paga un prezzo. Senza trasferimento di proprietà o senza prezzo non si parla di vendita ma di altro (ad esempio donazione o permuta).
Questa è la definizione base: gli articoli successivi (dal 1471 in poi) spiegano casi particolari, obblighi del venditore, divieti, e altre regole specifiche.
Quando si applica
- Acquistare un'automobile da un concessionario pagando il prezzo pattuito.
- Vendere un appartamento a un acquirente che versa il corrispettivo.
- Cedere un brevetto o un diritto d'autore a fronte di un compenso economico.
- Comprare un cellulare usato da un privato su un sito di annunci.
- Trasferire azioni di una società in cambio di denaro.
Cosa questo articolo non dice
- La donazione (nessun prezzo) – disciplinata da altre norme del codice civile.
- La permuta (scambio di cosa contro cosa, non contro prezzo) – regolata da articoli specifici.
- Il comodato (prestito gratuito) – non c'è trasferimento di proprietà né prezzo.
- La locazione (affitto) – non trasferisce la proprietà, solo il godimento.
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