Art. 1470 Codice Civile

Definizione di vendita – Art. 1470

L'Art. 1470 cod. civ. definisce la vendita: trasferimento di proprietà o altro diritto verso un prezzo. Stabilisce gli elementi essenziali del contratto.

Testo ufficiale Art. 1470 Codice Civile — Italia

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo dice cos'è una vendita. È un contratto in cui una parte trasferisce all'altra la proprietà di un oggetto (o un altro diritto) e l'altra paga un prezzo. Senza trasferimento di proprietà o senza prezzo non si parla di vendita ma di altro (ad esempio donazione o permuta).

Questa è la definizione base: gli articoli successivi (dal 1471 in poi) spiegano casi particolari, obblighi del venditore, divieti, e altre regole specifiche.

Quando si applica

  • Acquistare un'automobile da un concessionario pagando il prezzo pattuito.
  • Vendere un appartamento a un acquirente che versa il corrispettivo.
  • Cedere un brevetto o un diritto d'autore a fronte di un compenso economico.
  • Comprare un cellulare usato da un privato su un sito di annunci.
  • Trasferire azioni di una società in cambio di denaro.

Cosa questo articolo non dice

  • La donazione (nessun prezzo) – disciplinata da altre norme del codice civile.
  • La permuta (scambio di cosa contro cosa, non contro prezzo) – regolata da articoli specifici.
  • Il comodato (prestito gratuito) – non c'è trasferimento di proprietà né prezzo.
  • La locazione (affitto) – non trasferisce la proprietà, solo il godimento.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1470 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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