Art. 1469-quater Codice Civile

Articolo sostituito dal D.Lgs. 206/2005 – Art. 1469-quater

L'Art. 1469-quater è stato sostituito dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. La disciplina sui contratti del consumatore è ora nell'art. 1469-bis.

Testo ufficiale Art. 1469-quater Codice Civile — Italia

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo è sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1469-quater del Codice Civile è una disposizione di carattere formale che indica la propria sostituzione. Non contiene norme sostanziali.

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto, all'art. 142, comma 1, che il presente articolo fosse sostituito dall'attuale art. 1469-bis. Pertanto, chi cerca una disciplina sui contratti del consumatore deve riferirsi a quest'ultimo articolo.

L'articolo 1469-quater è quindi privo di efficacia normativa diretta; la sua presenza nel codice è solo una traccia della successione delle norme.

Quando si applica

  • Un avvocato cita l'art. 1469-quater in un atto e l'altra parte contesta che sia stato abrogato.
  • Uno studente trova l'articolo in un vecchio manuale e deve verificare se è ancora in vigore.
  • Un consumatore legge il codice civile e vede questo numero, pensando che contenga regole applicabili al suo contratto.
  • Un giudice deve decidere se applicare la norma precedentemente contenuta in questo articolo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non contiene norme sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (v. art. 1469-bis).
  • Non disciplina i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista.
  • Non regola la forma dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali.
  • Non fornisce definizioni di consumatore o professionista.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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