Applicazione norme generali ai consumatori Art. 1469-bis
L'articolo 1469-bis stabilisce che le norme generali sul contratto si applicano anche ai consumatori, salvo deroghe più favorevoli del codice del consumo.
Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce come si coordinano le regole generali sul contratto con le norme speciali poste a tutela del consumatore.
Le norme generali sui contratti continuano ad applicarsi anche ai contratti stipulati da un consumatore. Tuttavia, quando il codice del consumo o altre leggi prevedono una disciplina diversa o più favorevole per il consumatore, prevale la norma più favorevole.
Le tutele generali del codice civile costituiscono quindi la disciplina di base, ma cedono il passo di fronte a norme speciali che garantiscono una protezione maggiore alla parte debole.
Quando si applica
- Acquisto di un bene da un commerciante in cui si deve stabilire se applicare le regole generali del contratto o la tutela speciale per il consumatore
- Contestazione di una clausola contrattuale con una palestra quando si invoca la disciplina più favorevole prevista per l'utente
- Valutazione dell'inadempimento in un contratto di fornitura di servizi stipulato tra una società e un cittadino privato
Cosa questo articolo non dice
- Contratti compravenduti o stipulati tra due soggetti privati che agiscono entrambi fuori da attività professionali
- Contratti conclusi esclusivamente tra due imprese, commercianti o professionisti
- L'elenco specifico e la definizione dettagliata delle clausole vessatorie, disciplinati all'interno del codice del consumo
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