Sostituito dall'art. 1469-bis – Art. 1469-sexies
L'articolo 1469-sexies del Codice Civile è stato sostituito dall'art. 1469-bis a seguito del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Non è più in vigore.
Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo è sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1469-sexies del Codice Civile è stato abrogato e sostituito dall'art. 1469-bis, introdotto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
La norma originaria non ha più effetto: tutte le fattispecie che regolava sono ora disciplinate dall'art. 1469-bis e dalle successive disposizioni in materia di contratti del consumatore.
Il riferimento all'articolo 1469-sexies si trova solo in edizioni precedenti del codice o in atti che citano la norma ormai sostituita.
Quando si applica
- Un consumatore che cerca norme sui contratti con i professionisti e trova l'articolo 1469-sexies in un vecchio codice.
- Un avvocato che verifica la vigenza di una norma citata in un precedente giurisprudenziale.
- Uno studente che studia l'evoluzione della disciplina consumeristica nel Codice Civile.
- Un giudice che deve applicare la normativa transitoria per contratti stipulati prima del 2005.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dei contratti del consumatore (ora regolata dall'art. 1469-bis e dal Codice del Consumo).
- Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore (oggi nel Codice del Consumo).
- I diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (ora soggetti ad altre norme specifiche).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1469-sexies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.