Art. 1469-sexies Codice Civile

Sostituito dall'art. 1469-bis – Art. 1469-sexies

L'articolo 1469-sexies del Codice Civile è stato sostituito dall'art. 1469-bis a seguito del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Non è più in vigore.

Testo ufficiale Art. 1469-sexies Codice Civile — Italia

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo è sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1469-sexies del Codice Civile è stato abrogato e sostituito dall'art. 1469-bis, introdotto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

La norma originaria non ha più effetto: tutte le fattispecie che regolava sono ora disciplinate dall'art. 1469-bis e dalle successive disposizioni in materia di contratti del consumatore.

Il riferimento all'articolo 1469-sexies si trova solo in edizioni precedenti del codice o in atti che citano la norma ormai sostituita.

Quando si applica

  • Un consumatore che cerca norme sui contratti con i professionisti e trova l'articolo 1469-sexies in un vecchio codice.
  • Un avvocato che verifica la vigenza di una norma citata in un precedente giurisprudenziale.
  • Uno studente che studia l'evoluzione della disciplina consumeristica nel Codice Civile.
  • Un giudice che deve applicare la normativa transitoria per contratti stipulati prima del 2005.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dei contratti del consumatore (ora regolata dall'art. 1469-bis e dal Codice del Consumo).
  • Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore (oggi nel Codice del Consumo).
  • I diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (ora soggetti ad altre norme specifiche).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1469-sexies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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