Obblighi dei coniugi verso i figli - Art. 147
Art. 147 impone ai coniugi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettando capacità, inclinazioni e aspirazioni (art. 315-bis).
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 147 impone a entrambi i coniugi, in quanto uniti in matrimonio, l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Tali obblighi vanno adempiuti nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore, come specificato dall'articolo 315-bis.
Per "mantenere" si intende provvedere al vitto, all'abbigliamento, all'abitazione e a tutto quanto necessario per la crescita fisica. "Istruire" riguarda l'istruzione scolastica e formativa. "Educare" comprende la trasmissione di valori e regole di convivenza. "Assistere moralmente" significa offrire supporto emotivo e psicologico. L'obbligo è reciproco e grava su entrambi i genitori coniugati.
Quando si applica
- Un coniuge si rifiuta di contribuire alle spese per l'acquisto dei libri scolastici del figlio, sostenendo che l'altro debba provvedere da solo.
- I coniugi non sono d'accordo su quale scuola superiore far frequentare al figlio: uno impone la propria scelta senza considerare le inclinazioni naturali del ragazzo.
- Un genitore non ascolta le difficoltà emotive del figlio adolescente, ignorando l'obbligo di assistenza morale.
- I coniugi non provvedono adeguatamente al vestiario del figlio per la stagione invernale, trascurando il mantenimento materiale.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dopo la separazione (disciplinato dagli articoli 337-ter e seguenti).
- L'affidamento dei figli minori in caso di crisi coniugale (regolato dagli articoli 337-bis e successivi).
- Il diritto del figlio di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 336-bis).
- La possibilità di diseredare un figlio (materia successoria, non coperta dall'art. 147).
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