Obbligo coniugi mantenimento e istruzione figli (Art. 148)
Art. 148 del Codice Civile obbliga i coniugi a mantenere, istruire, educare e assistere i figli secondo l'art. 316-bis sulla responsabilità genitoriale.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 148 del Codice Civile richiama l'obbligo previsto dall'articolo 147: i coniugi devono mantenere, istruire, educare e assistere i figli. Il modo in cui questo obbligo va adempiuto è stabilito dall'articolo 316-bis, che regola la responsabilità genitoriale.
In pratica, i genitori coniugati devono provvedere ai bisogni materiali e formativi dei figli, esercitando la potestà genitoriale in modo congiunto. Le decisioni importanti e le spese sono gestite secondo le regole della responsabilità genitoriale.
L'articolo 148 non introduce un obbligo autonomo, ma collega il dovere di mantenimento e istruzione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Quando si applica
- Un coniuge si rifiuta di contribuire alle spese per l'istruzione del figlio.
- Dopo la separazione, un genitore non versa la quota di mantenimento stabilita.
- I genitori non trovano un accordo sulla scuola da far frequentare al figlio.
- Un genitore trascura le necessità sanitarie del figlio, non coinvolgendo l'altro.
- Un coniuge non partecipa alle decisioni riguardanti l'educazione religiosa del figlio.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo esatto del mantenimento (determinato dal giudice caso per caso).
- Non disciplina l'affidamento dei figli in caso di separazione (regolato da altre norme).
- Non si applica direttamente ai genitori non coniugati (per i quali valgono disposizioni specifiche sulla responsabilità genitoriale).
- Non prevede sanzioni per l'inadempimento (le conseguenze sono in altre leggi).
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