Art. 1473 Codice Civile

Prezzo deciso da un terzo nella vendita - Art. 1473

Art. 1473 Codice Civile: le parti possono affidare il prezzo della vendita a un terzo. Se manca l'accordo o il terzo rifiuta, lo nomina il tribunale.

Testo ufficiale Art. 1473 Codice Civile — Italia

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nei contratti di compravendita, il prezzo non deve per forza essere indicato direttamente dai contraenti. Le parti possono infatti decidere di far stabilire l'importo a una terza persona neutrale, indicandola subito nel contratto o riservandosi di sceglierla in un secondo momento.

Se la persona designata non vuole o non può accettare l'incarico, oppure se le parti non riescono a mettersi d'accordo sulla sua scelta o sostituzione, la legge evita la nullità della vendita. In questi casi, ciascuna parte può rivolgersi al presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto per chiedere la nomina formale del terzo.

Quando si applica

  • Due imprenditori concordano la vendita di un macchinario e stabiliscono che il valore definitivo sia determinato da un perito tecnico esterno.
  • I proprietari di una società vendono un immobile commerciale delegando la valutazione finale del prezzo a un commercialista indicato nel contratto.
  • Venditore e compratore concordano la cessione di beni d'epoca, ma l'esperto incaricato di fissare il prezzo rifiuta la nomina e le parti non trovano un accordo sul sostituto.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il prezzo non è stato specificato e le parti non hanno previsto la nomina di un terzo, regolati dall'articolo 1474.
  • I casi di contestazione per errore manifesto o dolo della stima del terzo, regolati dalle norme generali sul contratto.
  • La stabilizione di chi debba pagare il compenso del terzo o le spese della compravendita, disciplinata dall'articolo 1475.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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