Prezzo deciso da un terzo nella vendita - Art. 1473
Art. 1473 Codice Civile: le parti possono affidare il prezzo della vendita a un terzo. Se manca l'accordo o il terzo rifiuta, lo nomina il tribunale.
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nei contratti di compravendita, il prezzo non deve per forza essere indicato direttamente dai contraenti. Le parti possono infatti decidere di far stabilire l'importo a una terza persona neutrale, indicandola subito nel contratto o riservandosi di sceglierla in un secondo momento.
Se la persona designata non vuole o non può accettare l'incarico, oppure se le parti non riescono a mettersi d'accordo sulla sua scelta o sostituzione, la legge evita la nullità della vendita. In questi casi, ciascuna parte può rivolgersi al presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto per chiedere la nomina formale del terzo.
Quando si applica
- Due imprenditori concordano la vendita di un macchinario e stabiliscono che il valore definitivo sia determinato da un perito tecnico esterno.
- I proprietari di una società vendono un immobile commerciale delegando la valutazione finale del prezzo a un commercialista indicato nel contratto.
- Venditore e compratore concordano la cessione di beni d'epoca, ma l'esperto incaricato di fissare il prezzo rifiuta la nomina e le parti non trovano un accordo sul sostituto.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui il prezzo non è stato specificato e le parti non hanno previsto la nomina di un terzo, regolati dall'articolo 1474.
- I casi di contestazione per errore manifesto o dolo della stima del terzo, regolati dalle norme generali sul contratto.
- La stabilizione di chi debba pagare il compenso del terzo o le spese della compravendita, disciplinata dall'articolo 1475.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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