Vendita di cosa futura: acquisto al momento (Art. 1472)
Acquisto proprietà per cosa futura quando viene ad esistenza. Alberi/frutti: al taglio o separazione. Se non aleatorio e cosa non esiste, vendita nulla.
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La vendita di una cosa futura (che non esiste ancora al momento del contratto) trasferisce la proprietà solo quando la cosa viene ad esistenza. Per alberi e frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti separati dalla pianta. Se le parti non hanno voluto concludere un contratto aleatorio (cioè non hanno accettato il rischio che la cosa non venga ad esistenza), e la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla.
Quando si applica
- Un agricoltore vende il raccolto di grano della prossima stagione: la proprietà passa solo quando il grano è mietuto.
- Un vivaio vende un albero ornamentale ancora in vaso: la proprietà passa al taglio dell'albero dal terreno.
- Un costruttore vende un appartamento in un edificio da costruire: la proprietà passa quando l'edificio è completato e l'appartamento esiste.
- Un proprietario vende i frutti di un albero ancora attaccati: la proprietà passa solo quando i frutti sono staccati.
- Una coppia vende il puledro non ancora nato di una cavalla: il contratto è nullo se il puledro non nasce e le parti non hanno inteso assumersi il rischio.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la vendita di cose già esistenti (si veda art. 1470).
- Non copre la determinazione del prezzo affidata a un terzo (art. 1473).
- Non riguarda la vendita di cosa altrui (art. 1478).
- Non si applica ai contratti del consumatore (art. 1469-bis e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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