Art. 1498 Codice Civile

Pagamento del prezzo - Art. 1498

Il compratore paga il prezzo al momento e luogo della consegna, salvo diverso accordo. Se non alla consegna, paga al domicilio del venditore.

Testo ufficiale Art. 1498 Codice Civile — Italia

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce l'obbligo del compratore di pagare il prezzo secondo quanto concordato. Se il contratto non indica termine o luogo, il pagamento avviene al momento e nel luogo della consegna. Se invece il pagamento non è contestuale alla consegna, va effettuato al domicilio del venditore.

Il termine 'domicilio' indica la residenza legale del venditore. La norma si applica salvo usi diversi, che possono modificare le regole.

Quando si applica

  • Un acquirente compra un elettrodomestico e lo paga al momento del ritiro in negozio.
  • Un compratore acquista online e paga alla consegna da parte del corriere.
  • Un contratto di compravendita di un immobile prevede il pagamento del prezzo dopo il rogito; il pagamento va effettuato al domicilio del venditore.
  • Un acquirente e un venditore non stabiliscono nulla: il pagamento deve avvenire al momento della consegna della merce.

Cosa questo articolo non dice

  • L'importo del prezzo (non qui, ma nel contratto).
  • Gli interessi per il ritardo nel pagamento (disciplinati dall'art. 1499).
  • Le modalità di pagamento (contanti, bonifico, ecc.).
  • Le conseguenze dell'inadempimento (ad esempio risoluzione, risarcimento - v. artt. 1492-1494).

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