Art. 1499 Codice Civile

Interessi compensativi sul prezzo per frutti - Art. 1499

Art. 1499: se la cosa venduta e consegnata produce frutti, decorrono interessi sul prezzo anche se non ancora esigibile, salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1499 Codice Civile — Italia

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma si applica quando il compratore riceve la cosa venduta e questa comincia a produrre frutti (come affitti, raccolti, proventi) o altri proventi. In tal caso, il compratore deve pagare gli interessi sul prezzo, anche se la scadenza per il pagamento del prezzo non è ancora arrivata. Questo perché il compratore sta già godendo dei benefici della cosa.

Gli interessi decorrono dal momento della consegna, a meno che le parti non abbiano pattuito diversamente. La norma serve a compensare il venditore per il fatto che il compratore utilizza la cosa e ne ricava utilità, mentre il prezzo non è ancora stato pagato. Si tratta di interessi compensativi, non di mora.

La norma non si applica se la cosa non produce frutti o proventi, o se le parti hanno escluso gli interessi con un accordo. Inoltre, è necessario che la cosa sia stata consegnata al compratore.

Quando si applica

  • Un compratore acquista un appartamento già locato; l'inquilino paga l'affitto al compratore. Dal momento della consegna, il compratore deve interessi sul prezzo.
  • Un agricoltore acquista un terreno con un raccolto in maturazione; il raccolto viene venduto subito dopo la consegna. Il compratore deve interessi sul prezzo anche se il pagamento è dilazionato.
  • Un'impresa acquista un macchinario che produce beni; il macchinario viene consegnato e inizia a produrre. Il venditore ha diritto a interessi sul prezzo.
  • Un compratore acquisisce un bosco; il legname viene tagliato e venduto nei mesi successivi. Gli interessi sul prezzo decorrono dalla consegna.
  • Una società acquista un'azienda con un portafoglio clienti; i clienti pagano i servizi dopo la consegna. Il compratore deve interessi sul prezzo.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita di un'automobile (che non produce frutti) – non si applica, nessun interesse.
  • La vendita di un immobile sfitto (nessun frutto al momento della consegna) – non si applica fino a quando non produce frutti.
  • La vendita con patto che il prezzo sia pagato alla consegna senza interessi – la norma non si applica perché le parti hanno pattuito diversamente.
  • La vendita in cui il compratore non ha ancora ricevuto la cosa – non si applica perché la consegna è necessaria.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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