Art. 149 Codice Civile

Scioglimento del matrimonio: morte e altri casi – Art. 149

Matrimonio sciolto per morte o altri casi di legge. Art.149 cod.civ. specifica cessazione effetti civili del matrimonio religioso trascritto.

Testo ufficiale Art. 149 Codice Civile — Italia

Scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 149 stabilisce che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi oppure negli altri casi previsti dalla legge. La morte è la causa principale, ma esistono altre ipotesi (come divorzio o annullamento) disciplinate da altre norme.

Per i matrimoni celebrati con rito religioso ai sensi degli articoli 82 o 83 e regolarmente trascritti, la norma precisa che gli effetti civili del matrimonio cessano nelle stesse circostanze: alla morte di un coniuge o negli altri casi di legge.

Quando si applica

  • Un coniuge muore e il matrimonio si scioglie automaticamente.
  • Un matrimonio religioso trascritto: alla morte del marito, la moglie perde lo status civile di coniuge.
  • Il tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio in un caso di divorzio (ai sensi della legge speciale).
  • Il matrimonio viene annullato per cause previste dalla legge (ad esempio per vizio del consenso).

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina le cause di separazione personale (regolata altrove).
  • Non elenca gli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio.
  • Non stabilisce i procedimenti per ottenere lo scioglimento nei casi diversi dalla morte.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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