Art. 1514 Codice Civile

Deposito della cosa venduta - Art. 1514

Il venditore può depositare la cosa venduta in pubblico deposito o altro luogo indicato dal giudice di pace, a spese del compratore, con pronta notizia.

Testo ufficiale Art. 1514 Codice Civile — Italia

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

  • (111) (112a) 273 300 341 Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito. ----------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa comprata, il venditore ha due opzioni: depositarla in un pubblico deposito oppure chiedere al giudice di pace di indicare un altro luogo adatto. Il deposito avviene per conto e a spese del compratore. Il venditore è tenuto a dare pronta notizia del deposito al compratore.

Quando si applica

  • Un compratore non si presenta all'appuntamento per ritirare un mobile acquistato.
  • Un acquirente di merci all'ingrosso non si presenta a prendere la merce entro i termini stabiliti.
  • Un compratore di un veicolo non si presenta per la consegna presso il venditore.
  • Un compratore di materiali edili non si presenta al cantiere per la consegna concordata.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il diritto del venditore di rivendere la cosa se il compratore non la ritira (vedi art. 1515).
  • Non stabilisce le conseguenze se il compratore rifiuta la consegna anziché non presentarsi.
  • Non si applica se il compratore è impossibilitato per cause di forza maggiore, ma solo per la mancata presentazione.

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