Art. 1534 Codice Civile

Anticipo somme per versamenti richiesti su titoli:Art.1534

Il compratore deve anticipare le somme per versamenti richiesti sui titoli non liberati almeno due giorni prima della scadenza. Art. 1534 c.c.

Testo ufficiale Art. 1534 Codice Civile — Italia

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando si vendono titoli non ancora interamente liberati (ad esempio, azioni con richiami di capitale), il compratore deve fornire al venditore le somme necessarie per i versamenti richiesti sul titolo, almeno due giorni prima della scadenza.

L'obbligo riguarda solo i versamenti imposti dal titolo stesso, non il prezzo di acquisto. Il venditore, che di solito detiene materialmente i titoli, riceve i fondi in tempo per adempiere al versamento. La norma non stabilisce come il compratore debba provvedere, ma si intende in denaro contante o equivalente.

Quando si applica

  • Un investitore acquista azioni non interamente versate: la società chiede un richiamo di capitale e il compratore deve dare i soldi al venditore due giorni prima della scadenza.
  • Un obbligazione prevede pagamenti rateali: il compratore deve anticipare le rate successive al venditore entro il termine.
  • Quote di una cooperativa con versamenti futuri: il nuovo socio deve fornire i fondi per le future richieste di conferimento.
  • Titoli di stato con call per interessi o rimborsi parziali: il compratore anticipa le somme necessarie per quei versamenti.

Cosa questo articolo non dice

  • Il pagamento del prezzo di acquisto dei titoli (disciplinato dall'art. 1528).
  • La ripartizione di interessi o dividendi (art. 1531).
  • Il diritto di opzione del compratore su nuove azioni (art. 1532).
  • Le conseguenze dell'inadempimento del compratore nell'anticipare le somme (si veda art. 1536).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1534 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile