Anticipo somme per versamenti richiesti su titoli:Art.1534
Il compratore deve anticipare le somme per versamenti richiesti sui titoli non liberati almeno due giorni prima della scadenza. Art. 1534 c.c.
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si vendono titoli non ancora interamente liberati (ad esempio, azioni con richiami di capitale), il compratore deve fornire al venditore le somme necessarie per i versamenti richiesti sul titolo, almeno due giorni prima della scadenza.
L'obbligo riguarda solo i versamenti imposti dal titolo stesso, non il prezzo di acquisto. Il venditore, che di solito detiene materialmente i titoli, riceve i fondi in tempo per adempiere al versamento. La norma non stabilisce come il compratore debba provvedere, ma si intende in denaro contante o equivalente.
Quando si applica
- Un investitore acquista azioni non interamente versate: la società chiede un richiamo di capitale e il compratore deve dare i soldi al venditore due giorni prima della scadenza.
- Un obbligazione prevede pagamenti rateali: il compratore deve anticipare le rate successive al venditore entro il termine.
- Quote di una cooperativa con versamenti futuri: il nuovo socio deve fornire i fondi per le future richieste di conferimento.
- Titoli di stato con call per interessi o rimborsi parziali: il compratore anticipa le somme necessarie per quei versamenti.
Cosa questo articolo non dice
- Il pagamento del prezzo di acquisto dei titoli (disciplinato dall'art. 1528).
- La ripartizione di interessi o dividendi (art. 1531).
- Il diritto di opzione del compratore su nuove azioni (art. 1532).
- Le conseguenze dell'inadempimento del compratore nell'anticipare le somme (si veda art. 1536).
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