Art. 1536 Codice Civile

Inadempimento vendita a termine di titoli - Art. 1536

Art. 1536 richiama gli articoli 1515 e 1516 per l'inadempimento nella vendita a termine di titoli, salvo leggi speciali per contratti di borsa.

Testo ufficiale Art. 1536 Codice Civile — Italia

In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1536 si occupa dell'inadempimento nella vendita a termine di titoli. Per inadempimento si intende il mancato adempimento delle obbligazioni da una delle parti, ad esempio la mancata consegna dei titoli o il mancato pagamento del prezzo alla scadenza concordata.

In questi casi, il codice rinvia alle regole generali degli articoli 1515 e 1516, che disciplinano l'inadempimento del venditore e del compratore nelle vendite ordinarie.

Tuttavia, se il contratto di vendita a termine è concluso in borsa, non si applicano gli articoli 1515 e 1516, ma le leggi speciali del mercato mobiliare.

Quando si applica

  • Un acquirente di azioni a termine non paga il prezzo alla data stabilita.
  • Un venditore di obbligazioni a termine non consegna i titoli alla scadenza.
  • Un contratto di borsa a termine su titoli di Stato va in default: si applicano le leggi speciali, non gli articoli 1515 e 1516.
  • Un privato vende a termine titoli non quotati e il compratore non adempie: si applicano gli articoli 1515 e 1516.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non stabilisce l'importo dei danni o le modalità di risoluzione; tali dettagli sono negli articoli 1515 e 1516.
  • Non si applica ai contratti di borsa, per i quali occorre consultare le leggi speciali.
  • Non riguarda la vendita a termine di beni diversi dai titoli (ad esempio merci o immobili).
  • Non contiene una definizione di 'inadempimento' ma si limita a rinviare ad altre norme.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1536 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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