Garanzia per evizione nella donazione - Art. 797
Garanzia per evizione: promessa espressa, dolo/fatto personale del donante, donazione modale/rimuneratoria (limite: oneri o prestazioni ricevute).
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 797 del Codice Civile stabilisce quando il donante è obbligato a risarcire il donatario se quest'ultimo subisce l'evizione, cioè perde il bene donato perché un terzo ne rivendica la proprietà.
La garanzia scatta in tre casi: (1) se il donante ha promesso espressamente la garanzia; (2) se l'evizione è causata dal dolo (inganno) o da un fatto personale del donante stesso; (3) se la donazione è modale (impone oneri al donatario) o rimuneratoria (fatta per riconoscenza o compenso), ma in questo caso la garanzia è limitata al valore degli oneri o delle prestazioni che il donante ha ricevuto.
Fuori da queste ipotesi il donante non è tenuto a garantire l'evizione.
Quando si applica
- Il donante promette per iscritto che nessun terzo potrà rivendicare la casa donata; in seguito un erede del donante rivendica la proprietà e il donatario perde la casa.
- Il donante sapeva che il terreno donato era già stato venduto a un'altra persona (dolo) e tace; il compratore rivendica il terreno e il donatario subisce l'evizione.
- Una donazione modale: il donatario si impegna a mantenere il donante a vita; dopo la donazione, il vero proprietario dell'immobile si presenta e lo rivendica.
- Donazione rimuneratoria: un professionista dona un'automobile al suo commercialista per i servizi resi; l'auto risulta rubata e il proprietario originale la reclama.
- Il donante, con un fatto personale (ad esempio, aliena il bene dopo la donazione), provoca l'evizione del donatario.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i vizi materiali della cosa donata (come difetti occulti): questi sono disciplinati dall'articolo 798.
- Non riguarda la revocazione della donazione per ingratitudine (artt. 801-802) o per sopravvenienza di figli (artt. 803-804).
- Non si applica agli errori sul motivo della donazione (art. 787) né al motivo illecito (art. 788).
- Non copre la nullità della donazione per onere illecito o impossibile (art. 794).
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