Definizione del contratto di somministrazione - Art. 1559
L'art. 1559 c.c. definisce la somministrazione: contratto con cui una parte si obbliga a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose verso un prezzo.
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1559 del Codice Civile fornisce la definizione del contratto di somministrazione. Si tratta di un accordo in cui un soggetto (somministrante) si impegna a fornire all'altra parte (avente diritto) prestazioni periodiche o continuative di cose (beni materiali) in cambio di un prezzo.
A differenza della vendita, che è unica, qui la consegna si ripete nel tempo secondo una cadenza stabilita (ad esempio consegne settimanali) oppure è continua (come la fornitura di acqua o gas).
La definizione apre la disciplina specifica della somministrazione, contenuta negli articoli successivi (1560-1569), che regolano aspetti come l'entità della fornitura, il prezzo, la risoluzione e le esclusive.
Quando si applica
- Fornitura di energia elettrica a una famiglia (prestazione continuativa).
- Abbonamento a un giornale con consegna quotidiana (prestazione periodica).
- Contratto tra un ristorante e un fornitore di olio d'oliva con consegne mensili (prestazione periodica).
- Fornitura di acqua a un condominio (prestazione continuativa).
- Consegna di materiale di cancelleria a un ufficio ogni due settimane (prestazione periodica).
Cosa questo articolo non dice
- Prestazioni di servizi, come la pulizia degli uffici o la manutenzione (non sono 'cose').
- Vendita con consegna una tantum (non periodica né continuativa).
- Contratto estimatorio (art. 1556-1558), dove il destinatario ha facoltà di restituire le cose.
- Contratto di appalto per la costruzione di un'opera (prestazione di fare, non di cose).
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