Riconciliazione e fine separazione: Art. 157
La separazione cessa per accordo espresso o comportamento inequivoco senza giudice. Una nuova separazione richiede fatti successivi. Art. 157.
Cessazione degli effetti della separazione. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che i coniugi separati possono annullare gli effetti della separazione di comune accordo. Per farlo non occorre rivolgersi a un giudice né ottenere un provvedimento formale del tribunale.
La fine della separazione può avvenire tramite una dichiarazione espressa oppure attraverso un comportamento chiaro e continuativo che dimostri la ripresa della vita familiare e sia incompatibile con lo stato di separazione.
Se dopo la riconciliazione la coppia entra nuovamente in crisi, la separazione può essere richiesta soltanto per fatti ed episodi avvenuti dopo la riconciliazione stessa, senza poter riproporre le vecchie motivazioni.
Quando si applica
- Marito e moglie riprendono a convivere stabilmente nella stessa casa con intenti coniugali dopo la sentenza di separazione
- I coniugi sottoscrivono una dichiarazione congiunta in cui esplicitano di voler far cessare gli effetti della separazione
- Una coppia riconciliata chiede una nuova separazione giudiziale a causa di recenti comportamenti di uno dei coniugi
Cosa questo articolo non dice
- Incontri saltuari o riavvicinamenti temporanei che non dimostrano un'effettiva e duratura ripresa della vita coniugale
- Le decisioni sull'assegno di mantenimento in mancanza di riconciliazione, disciplinate dall'Art. 156
- L'omologazione dell'accordo iniziale di separazione consensuale, regolata dall'Art. 158
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 157 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.