Art. 1589 Codice Civile

Incendio di immobile affittato e assicurato: Art. 1589

Se l'immobile affittato è assicurato dal locatore, la responsabilità dell'inquilino per incendio è limitata alla differenza tra indennizzo e danno effettivo.

Testo ufficiale Art. 1589 Codice Civile — Italia

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando la cosa presa in affitto subisce danni o viene distrutta a causa di un incendio e il proprietario la aveva assicurata, la responsabilità dell'inquilino verso il proprietario non si estende all'intero danno. L'inquilino deve risarcire al proprietario soltanto la quota di danno effettivo che non viene coperta dall'indennizzo versato dalla compagnia assicurativa.

Nel caso specifico di beni mobili dei quali sia stato preventivamente stimato il valore e l'assicurazione sia stata stipulata per una cifra pari a tale stima, l'inquilino viene del tutto liberato da ogni obbligo risarcitorio nei confronti del proprietario una volta che l'assicuratore ha pagato l'indennizzo.

Questo limite alla responsabilità riguarda unicamente i rapporti tra proprietario e inquilino. La norma lascia inalterati i diritti dell'assicuratore, che può rivalersi direttamente sull'inquilino attraverso il meccanismo della surrogazione se l'incendio è stato provocato da sua responsabilità.

Quando si applica

  • Un incendio danneggia l'appartamento in affitto e la polizza del proprietario copre soltanto una parte dei danni totali riportati dall'immobile.
  • Un incendio distrugge un bene mobile arredato con stima di valore e l'assicurazione liquida al proprietario l'esatto importo stimato.
  • Il proprietario pretende dall'inquilino l'intero risarcimento del danno nonostante abbia già incassato l'indennizzo dalla propria compagnia assicurativa.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi di incendio in cui l'immobile o i beni non sono stati assicurati dal proprietario, regolati invece dall'Art. 1588.
  • La protezione dell'inquilino dall'azione di rivalsa dell'assicuratore, poiché il diritto di surrogazione dell'assicurazione resta espressamente salvo.
  • I danni prodotti dall'incendio ai vicini di casa o alle parti comuni dell'edificio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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