Responsabilità del conduttore - Art. 1588
Art. 1588 c.c.: responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento, anche da incendio, salvo prova contraria. Include danni da persone ammesse.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1588 stabilisce che il conduttore (l'inquilino) è responsabile per la perdita o il deterioramento del bene locato durante il periodo di locazione, anche se causati da un incendio. L'inquilino può evitare la responsabilità solo se dimostra che il danno è avvenuto per una causa a lui non imputabile, cioè per un fatto che non dipende da lui.
Inoltre, l'inquilino è responsabile anche per i danni causati da persone che ha ammesso all'uso o al godimento della cosa, anche solo temporaneamente, come ospiti, familiari o subconduttori.
Questa responsabilità opera salvo prova contraria: l'onere della prova è a carico del conduttore.
Quando si applica
- Un incendio danneggia l'appartamento affittato; l'inquilino deve risarcire a meno che non provi che l'incendio è stato causato da un evento imprevedibile e a lui non imputabile.
- Un ospite dell'inquilino rompe una finestra mentre apre la porta; l'inquilino ne risponde direttamente al locatore.
- L'inquilino dimentica il rubinetto aperto e allaga il pavimento, danneggiando il parquet; è responsabile del deterioramento.
- Un subconduttore danneggia l'impianto elettrico: l'inquilino principale risponde per il danno, anche se non è stato lui a causarlo direttamente.
Cosa questo articolo non dice
- I danni derivanti da normale usura della cosa locata, che sono a carico del locatore (art. 1577).
- I vizi preesistenti della cosa locata, di cui risponde il locatore (art. 1578).
- La responsabilità del locatore per mancato godimento a causa di riparazioni urgenti (art. 1583).
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