L'articolo 1587 riassume in poche righe cosa deve l'inquilino, e i due punti sono di peso diverso. Il primo è prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene "per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze". Sono due obblighi in uno: usare con cura e usare per quella destinazione. Adibire a ufficio, a laboratorio o a locazione turistica un immobile locato per abitazione è una violazione di questo articolo anche se l'immobile resta in perfette condizioni, perché quello che viene violato è il vincolo di destinazione, non la cura.
Il secondo punto è dare il corrispettivo nei termini convenuti. La norma lega il pagamento alla scadenza pattuita: non basta pagare, bisogna pagare quando previsto. Da qui discende che il ritardo è già un inadempimento, e apre - se sufficientemente grave - la strada alle regole generali sull'inadempimento e la risoluzione. Per le locazioni abitative e commerciali, però, quanto ritardo o quanti canoni non pagati contino è materia della legislazione speciale sulle locazioni, non di questo articolo.
Il parametro della diligenza serve anche a delimitare la responsabilità in senso favorevole all'inquilino. Chi usa normalmente una casa la consuma: pareti che ingialliscono, parquet che si opacizza, guarnizioni che invecchiano. Il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto non è una violazione dell'art. 1587, e alla riconsegna se ne tiene conto secondo l'art. 1590. Distinguere il logorio normale dal danno è una valutazione di fatto: verbali di consegna, foto e stato dei luoghi contano più delle opinioni, e conviene raccoglierli prima di aprire una discussione.