Regime patrimoniale legale: comunione dei beni - Art. 159
L'articolo 159 del Codice Civile: il regime legale tra coniugi è la comunione dei beni, salvo diversa convenzione stipulata ex art. 162.
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 159 del Codice Civile stabilisce il regime patrimoniale legale per i coniugi. In assenza di un accordo diverso stipulato secondo l'articolo 162, il regime automatico è la comunione dei beni, regolata dalla sezione III del capo VI.
Questo articolo non elenca le eccezioni alla comunione; per conoscere quali beni sono esclusi (come quelli personali) bisogna consultare la sezione III.
La regola si applica solo se non c'è una convenzione che scelga un regime diverso.
Quando si applica
- Una coppia si sposa senza fare alcun accordo: automaticamente, i beni acquistati dopo le nozze (come una casa) sono in comunione.
- Un coniuge acquista un'automobile con i propri risparmi durante il matrimonio, senza una convenzione che escluda la comunione: l'auto diventa comune.
- I coniugi stipulano una convenzione di separazione dei beni ai sensi dell'articolo 162: allora l'articolo 159 non si applica e la comunione legale non opera.
- Un coniuge riceve un'eredità durante il matrimonio: l'articolo 159 non dice nulla su questo, ma la sezione III la esclude dalla comunione.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 159 non elenca quali beni sono esclusi dalla comunione; per quelli si veda la sezione III.
- Non dice come si scioglie la comunione (separazione, divorzio, ecc.); la disciplina è nella sezione III.
- Non riguarda i beni acquisiti prima del matrimonio; la sezione III li considera personali.
- Non copre le convenzioni patrimoniali diverse dalla comunione; l'articolo 162 indica come stipularle.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 159 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.