Forma delle convenzioni matrimoniali - Art. 162
Le convenzioni matrimoniali richiedono l'atto pubblico a pena di nullità. Per opporle ai terzi occorre l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 . Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per stipulare una convenzione matrimoniale occorre l'atto pubblico redatto da un notaio, a pena di nullità. L'unica eccezione riguarda la scelta del regime di separazione dei beni, che può essere dichiarata direttamente all'ufficiale dello stato civile o al ministro di culto durante la celebrazione del matrimonio.
Le parti possono stipulare le convenzioni in qualsiasi momento, sia prima sia dopo le nozze, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Affinché la convenzione possa essere opposta ai terzi, è indispensabile che sia annotata a margine dell'atto di matrimonio. L'annotazione deve riportare la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, oppure la scelta del regime di separazione espressa al momento delle nozze.
Quando si applica
- Due coniugi che intendono modificare il regime patrimoniale passando dalla comunione legale alla separazione dei beni davanti al notaio.
- I futuri sposi che dichiarano di volere la separazione dei beni direttamente al celebrante durante la cerimonia di nozze.
- Un creditore che pignora un bene personale del coniuge poiché la convenzione matrimoniale non risulta annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Cosa questo articolo non dice
- La validità di patti patrimoniali stipulati con semplice scrittura privata non autenticata, che sono nulli.
- La divisione dei beni comuni a seguito dello scioglimento del regime, regolata dall'articolo 194.
- La disciplina dei rapporti di affitto o locazione tra coniugi o terzi.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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