Art. 161 Codice Civile

Divieto di rinvio generico a leggi o usi - Art. 161

Vieta il rinvio generico a leggi o usi nei patti patrimoniali tra coniugi; richiede la concreta enunciazione del contenuto.

Testo ufficiale Art. 161 Codice Civile — Italia

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 161 impedisce ai coniugi di stipulare patti patrimoniali che si limitino a rinviare genericamente a leggi alle quali non sono soggetti o agli usi. I coniugi devono invece specificare nel dettaglio il contenuto dei patti con cui intendono regolare i loro rapporti patrimoniali, senza limitarsi a un richiamo generico. La norma si applica alle convenzioni matrimoniali (articolo 162) e riguarda solo i rapporti patrimoniali, non quelli personali tra coniugi.

Quando si applica

  • Una coppia che nel contratto di matrimonio scrive 'i nostri rapporti patrimoniali seguono le leggi del paese X' senza indicare quali norme.
  • Coniugi che pattuiscono 'ci rimettiamo agli usi locali' senza definire a quali usi si riferiscono.
  • Sposi che vogliono adottare un regime patrimoniale basato su leggi straniere non applicabili, ma non descrivono concretamente le clausole.

Cosa questo articolo non dice

  • La forma delle convenzioni matrimoniali (disciplinata dall'articolo 162).
  • Il divieto assoluto di riferimento a leggi straniere; è vietato solo il rinvio generico.
  • I rapporti personali tra coniugi, come i doveri coniugali (articolo 160).
  • La nullità del patto generico: la norma non stabilisce una sanzione specifica, ma impone l'enunciazione concreta.

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