Art. 1613 Codice Civile

Recesso per trasferimento dell'impiegato - Art. 1613

Gli impiegati pubblici trasferiti d'ufficio possono recedere dalla locazione con disdetta motivata. Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo.

Testo ufficiale Art. 1613 Codice Civile — Italia

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda. Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma attribuisce ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni la facoltà di recedere dal contratto di locazione nel caso in cui vengano trasferiti. Il diritto spetta unicamente se il trasferimento è subito e non se è stato richiesto dal lavoratore.

La facoltà di recesso si applica anche in presenza di patti contrattuali contrari, che non possono derogare a questa tutela. L'esercizio del recesso richiede una disdetta motivata e produce i suoi effetti a partire dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della comunicazione.

Quando si applica

  • Un agente di polizia trasferito d'ufficio in un'altra questura che interrompe il contratto d'affitto prima della scadenza naturale.
  • Un insegnante statale spostato di sede per esigenze di servizio che recede dalla locazione pur avendo firmato un contratto privo di clausola di recesso.
  • Un funzionario ministeriale assegnato d'ufficio a un'altra città che comunica la disdetta motivata indicando il provvedimento di trasferimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Il recesso di un dipendente del settore privato trasferito dal datore di lavoro, soggetto alle regole ordinarie sul recesso per gravi motivi.
  • Il recesso del dipendente pubblico che ha ottenuto il trasferimento a seguito di una propria domanda o richiesta volontaria.
  • Il recesso del locatore che intenda adibire l'immobile a uso proprio, disciplinato dall'Art. 1612.

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