Recesso del locatore per abitare: Art. 1612
Il locatore che si è riservato il recesso per abitare la casa locata deve dare una licenza motivata entro il termine stabilito dagli usi locali. Art. 1612.
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1612 regola il caso in cui il locatore (proprietario) si sia riservato nel contratto di locazione la facoltà di recedere anticipatamente per andare ad abitare lui stesso nell'immobile affittato.
Per esercitare questo diritto, il locatore deve inviare una comunicazione formale (licenza) che indichi espressamente il motivo del recesso, ad esempio la necessità di trasferirsi. Inoltre la licenza deve essere data entro il periodo di preavviso stabilito dagli usi locali, cioè dalle consuetudini della zona.
Si tratta di una deroga convenzionale alla durata normale del contratto: senza questa clausola, il locatore non potrebbe recedere prima della scadenza per motivi personali di abitazione.
Quando si applica
- Il proprietario ha inserito nel contratto una clausola che gli permette di recedere per trasferirvisi: invia una lettera di disdetta motivata entro il termine previsto dagli usi locali.
- Un conduttore riceve una comunicazione di recesso senza alcuna spiegazione. Il locatore non ha rispettato l'obbligo di licenza motivata.
- Il locatore dà la disdetta, ma il termine previsto dagli usi locali è di sei mesi e lui ne ha concessi solo tre: la licenza è invalida per mancato rispetto del termine.
- Un locatore tenta di recedere per far abitare un parente, ma la clausola contrattuale prevedeva solo per sé stesso: l'art. 1612 non si applica perché il recesso è riservato per abitazione personale.
Cosa questo articolo non dice
- L'art. 1612 non si applica al recesso del locatore per vendere l'immobile (tale ipotesi è regolata dall'art. 1603 sulla clausola di scioglimento in caso di alienazione).
- Non disciplina il recesso del conduttore (inquilino) – per quello esistono altre norme del codice.
- Non stabilisce quali siano gli usi locali né un termine fisso; ogni località ha le proprie consuetudini.
- Non prevede conseguenze se il locatore, dopo aver receduto, non si trasferisce effettivamente nella casa.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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