Recesso degli eredi dalla locazione (Art. 1614)
Morte dell'inquilino: se il contratto dura piu' di un anno e vieta la sublocazione, gli eredi possono recedere entro tre mesi con preavviso pari a tre mesi.
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la facoltà di recesso riconosciuta agli eredi della persona deceduta che aveva preso in locazione un immobile. Alla morte dell'inquilino, il contratto di locazione non si scioglie automaticamente, ma prosegue con gli eredi. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, la legge attribuisce agli eredi il diritto di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale.
L'esercizio di questo recesso presuppone due requisiti stabiliti dalla legge: la durata residua della locazione deve essere superiore a un anno e il contratto deve vietare la sublocazione. Il recesso consiste nella decisione unilaterale di sciogliere il contratto e deve essere comunicato al locatore mediante disdetta entro tre mesi dalla morte dell'inquilino, con un preavviso non inferiore a tre mesi.
Se mancano i presupposti indicati — ad esempio qualora la sublocazione sia consentita dal contratto oppure la durata residua della locazione sia inferiore a un anno — gli eredi non possono avvalersi della specifica procedura prevista da questo articolo.
Quando si applica
- Morte dell'inquilino unico intestatario di un contratto d'affitto con durata residua superiore a un anno e divieto di sublocazione
- Eredi che decidono di recedere dal contratto di locazione del defunto inviando disdetta al proprietario entro tre mesi dal decesso
- Gestione del periodo di preavviso di tre mesi dovuto al locatore a seguito della comunicazione di recesso resa dagli eredi
Cosa questo articolo non dice
- Subentro automatico nei contratti di locazione abitativa dei familiari conviventi con il defunto, disciplinato dalla legislazione speciale sugli immobili urbani
- Decesso del locatore o proprietario dell'immobile, evento che non attribuisce agli eredi la facoltà di recesso disciplinata dall'Art. 1614
- Locazioni commerciali o ad uso abitativo in cui la sublocazione dell'immobile sia stata espressamente consentita nel contratto
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1614 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.