Art. 1607 Codice Civile

Durata della locazione a vita dell'inquilino - Art. 1607

La locazione abitativa può essere pattuita per l'intera vita dell'inquilino e prolungarsi per due anni successivi alla sua morte ai sensi dell'Art. 1607 c.c.

Testo ufficiale Art. 1607 Codice Civile — Italia

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1607 del Codice Civile disciplina la durata massima del contratto di locazione di immobili destinati ad uso abitativo. La norma attribuisce alle parti la facoltà di concordare una durata commisurata all'intera vita dell'inquilino.

In caso di pattuizione vitalizia, il contratto non si estingue con il decesso del conduttore, ma si estende automaticamente per un periodo ulteriore pari a due anni successivi alla sua morte.

Quando si applica

  • Stipula di un contratto di locazione abitativa stabilito per l'intera durata della vita dell'inquilino
  • Richiesta degli eredi dell'inquilino deceduto di rimanere nell'abitazione nei due anni successivi alla morte dello stesso
  • Contestazione del locatore che esige il rilascio immediato dell'immobile alla morte del conduttore legato da contratto vitalizio

Cosa questo articolo non dice

  • Locazioni per uso commerciale o diverso dall'abitazione
  • Subentro degli eredi nel contratto di locazione oltre il termine di due anni dalla morte dell'inquilino
  • Regole generali sulla morte dell'inquilino nei contratti a termine ordinario, disciplinate dall'articolo 1614

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1607 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile